MASSA LUBRENSE: ORDINANZA CONTRO LO SPARO DI FUOCHI D’ARTIFICIO

MASSA LUBRENSE: ORDINANZA CONTRO LO SPARO DI FUOCHI D’ARTIFICIO

MASSA LUBRENSE: ORDINANZA CONTRO LO SPARO DI FUOCHI D’ARTIFICIO

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DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTI, PETARDI, RAZZI E SIMILI ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO.

Questo il contenuto dell’ordinanza:
Considerato che:
– in vista della fine dell’anno si ripeterà la consuetudine diffusa di festeggiare attraverso l’accensione e lo
sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico,
possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li
maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, oltre ad ingenerare spavento a causa del rumore a carico
di persone ed animali;
– l’accensione di petardi e botti può provocare, inoltre, ingenti danni economici a carico del patrimonio
pubblico e privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio;
CONDIVISA l’esigenza, tutelata dalle norme vigenti, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le
condizioni di vivibilità del centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;
PRESO ATTO che nel territorio Comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell’utilizzo di
petardi, botti ed artifici pirotecnici in genere;
RITENUTO necessario limitare, il più possibile, l’uso incontrollato degli stessi;
VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la Legge 689/81;

       ORDINA
A decorrere dal 30 dicembre 2023 e fino al 7 gennaio 2024 il divieto di esplodere botti e petardi di qualsiasi
tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, nonché all’interno di scuole, condomini, comunità varie,
uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti
persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti,
specificando che i cosiddetti botti “declassificati” di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate
e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano
affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
E’ vietato raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se di libera
vendita, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque potenziali situazioni di
pericolo, in caso di uso maldestro.
La violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste
dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra Euro 25.00 e Euro 500.00, fatte salve tutte le
altre eventuali sanzioni amministrative e penali previste da norme specifiche in materia.
Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune e inviata al Sig. Prefetto di Napoli, al
Commissariato P.S. di Sorrento, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, alla Stazione
Carabinieri di Massa Lubrense, al locale Comando di Polizia Municipale.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 giorni, decorrenti dal termine di
pubblicazione all’albo pretorio.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Gaetano Milone

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