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CON UN DECRETO DELL'8 AGOSTO SCORSO, IL MINISTRO DELL'INTERNO DICE STOP ALL'USO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. - WEB GIORNALE INDIPENDENTE

CON UN DECRETO DELL’8 AGOSTO SCORSO, IL MINISTRO DELL’INTERNO DICE STOP ALL’USO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

CON UN DECRETO DELL’8 AGOSTO SCORSO, IL MINISTRO DELL’INTERNO DICE STOP ALL’USO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

CON UN DECRETO DELL’8 AGOSTO SCORSO, IL MINISTRO DELL’INTERNO DICE STOP ALL’USO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

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Semaforo rosso ai volontari della protezione civile.

Nelle manifestazioni di paese è frequente l’impiego di soggetti volontari riconoscibili da pettorine, divise e mezzi attrezzati. Ma se si tratta di volontari della protezione civile d’ora in poi sarà più difficile vedere soggetti in divisa impegnati nel controllo del traffico e di vigilanza fisica delle aree dove si svolgono gli eventi.

Queste attività infatti ora sono specificamente vietate per tutte le organizzazioni di volontariato di protezione civile. Lo ha evidenziato il Dipartimento della protezione civile con la circolare n. 45427 del 6 agosto 2018. L’impiego di personale volontario per la realizzazione di manifestazioni pubbliche è ormai divenuta un’attività ordinaria, specialmente alla luce delle severe recenti prescrizioni in tema di safety e security. Ma per il personale che presta servizio di protezione civile il riferimento normativo nazionale è rappresentato dal decreto legislativo n. 1/2018 che sulla materia delle attività da svolgere è molto selettivo. Specifica infatti questo provvedimento che il personale che svolge servizio di protezione civile in occasione di eventi programmati e programmabili può assicurare solo un supporto marginale limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di supporto alla popolazione. Senza mai interferire con i servizi che attengono alle forze di polizia. L’intervento dei volontari della protezione civile nelle pubbliche manifestazioni a parere del Dipartimento si può espletare anche in ambiti non riconducibili a scenari tipici di protezione civile. In questo caso il volontario può legittimamente svolgere le funzioni richieste dall’organizzatore dell’evento contemplate dall’oggetto associativo. L’organizzazione di volontariato in tale ipotesi non interviene in qualità di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile dunque è libera di inviare il proprio personale se lo consente lo statuto. Ma senza impiego di loghi e stemmi di protezione civile per non confondere gli osservatori. L’intervento tipico dei volontari di protezione civile però è rappresentato dagli eventi dove l’organizzazione partecipa in qualità di struttura operativa del servizio nazionale. Si tratta degli eventi a rilevante impatto locale, attivati con il necessario supporto della regione. Il volontario in questo caso, specificamente formato e dotato di idonei dispositivi di protezione, potrà fornire assistenza e informazione alla popolazione. Con tutti i limiti previsti dalla legge in relazione alla sua qualifica. Resta infatti totalmente precluso al volontariato anche in questo caso svolgere servizi di viabilità e regolazione del traffico veicolare. E i volontari della protezione civile non possono neppure occuparsi delle altre attività di controllo del territorio come il servizio di controllo accessi, i servizi di vigilanza ed osservazione, la protezione delle aree interessate dall’evento e l’adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli con interdizione dei percorsi di accesso.

Redazione

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