SORRENTO – Il parcheggio può tornare alla gestione da parte del Comune di Sorrento, così ha sentenziato il TAR Campania con l’ordinanza numero 88 del 2018, pubblicata nella giornata di ieri (17 gennaio).
I giudici amministrativi hanno così respinto la domanda cautelare presentata dalla società Il Faro di Luigi Gargiulo Luigi e Francesco Saverio Gargiulo & C. s.s., condannandola persino alle spese della procedura.Secondo il TAR non ci sarebbe né il cosiddetto pericul:“…in quanto dalla sospensione dell’atto di revoca della procedura di gara relativa alla concessione in oggetto non necessariamente discenderebbe l’aggiudicazione della concessione alla parte ricorrent:…né, da un primo sommario esame, sembrerebbero essere fonda:“…le censure con le quali parte ricorrente deduce la carenza di motivazione giacché dal provvedimento gravato emergono le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a revocare la procedura concorsuale e ad optare per la gestione diretta delle aree demaniali, così come l’interesse pubblico in tal modo perseguito”.
La società Il Faro, in particolare, aveva impugnato una delibera di Giunta risalente all’ottobre del 2017 (e la conseguente determina adottata dal Funzionario) con la quale l’Amministrazione comunale aveva deciso di revocare un suo precedente provvedimento del 2014 con cui era stato imparti:“…atto di indirizzo finalizzato alla concessione per anni quattro a soggetto terzo tramite gara l’area comunale di via Luigi de Maio”.
Con la delibera dell’ottobre 2017 il Comune aveva così deciso di gestire l’area per la sosta breve per cittadini e turisti, per veicoli di noleggio con conducente e per eventuali abbonati, mediante l’installazione di un parcometro o altri sistemi di controllo della sosta”.
Una decisione che i privati avevano impugnato al TAR, anche perché – a seguito della delibera del 2014 – era stata avviata la selezione ed erano stati ammessi, oltre alla società Il Faro, anche la Grecale Nautica di Di Leva Roberta s.a.s. e la Penisola Sorrentina coop. sociale.
Circostanza, quest’ultima, che i Magistrati amministrativi hanno ritenuto non sufficiente a ritenere non giustificato il cambio di indirizzo fatto dall’Amministrazione comunale. (web-font).