La Suprema corte di Cassazione ha stabilito
che la prescrizione non si applica all’ordine di demolizione
degli abusi edilizi deciso dal giudice penale e che, in Italia,
non può trovare diretta applicazione la giurisprudenza della
Corte di Strasburgo orientata a non tollerare pene senza termine
di prescrizione. La demolizione è una sanzione amministrativa e
non una pena “nel senso individuato dalla Corte Edu e non è
soggetta alla prescrizione”. Il caso sollevato viene da Ischia ed
i supremi giudici – presidente Luca Ramacci, relatore Giuseppe Riccardi – hanno dichiarato
“inammissibile” il ricorso del proprietario di una casa
realizzata nell’isola , afflitta da alte percentuali di
abusivismo, in località Barano. Il difensore di Giorgio D.S. –
79 anni – aveva chiesto che fosse dichiarata la prescrizione
dell’ordine di demolizione di un manufatto agricolo, edificato
senza permesso nel 1995, e trasformato in civile abitazione
ultimata nel 2004. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato
l’istanza di revoca o annullamento dell’ingiunzione a demolire
con ordinanza emessa il due marzo del 2015. La Cassazione ha
dato piena legittimazione al via libera alla distruzione
dell’edificio abusivo e al ripristino della situazione
originaria.
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