E’ una di quelle sentenze che faranno la gioia di tanti imprenditori turistici alle prese con lo stesso problema e sui quali pende la scure della giustizia.
L’argomento riguarda il mancato versamento dell’imposta di soggiorno comunale, da parte di titolari di strutture turistico-ricettive, dopo averla incamerata quale sostituto d’imposta.
Il reato contestato al gestore di una struttura ricettiva di Sant’Agnello era quello di “peculato” per aver “versato in ritardo le somme incassate a titolo di tassa di soggiorno per un periodo di tre anni”.
La sentenza è del giudice Mariaconcetta Criscuolo del Tribunale di Torre Annunziata.
Il giudice nel dispositivo della Sentenza , ha ritenuto, tra l’altro, non sostituto d’imposta il soggetto responsabile della riscossione e quindi derubricando il reato da peculato a sanzione amministrativa.
A difendere l’imprenditore, l’avvocato penalista Salvatore Caputo. ” Sono molto contento del risultato positivo ottenuto con questo giudizio – ha spiegato il penalista santanellese -la linea difensiva seguita mirava proprio ad individuare una corretta qualificazione della fattispecie contestata, al limite tra il profilo penale e quello amministrativo.E’ stata una scelta importante quanto rischiosa ma che gratifica gli studi e la passione per il mio lavoro”.
“Inoltre,è stato determinante per il buon esito della Sentenza – ha concluso l’avvocato Caputo – sostenere la mancanza del requisito della fattispecie penale proprio sulla scorta del dibattito giurisprudenziale della qualificazione giuridica dei soggetti esercenti attività alberghiera ed extra alberghiera come agenti contabili”.